Titolo I, DENOMINAZIONE-SEDE-SCOPO-DURATA
Art. 1) E' costituita ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 14 e ss c.c. una associazione sotto la seguente denominazione "Assooro".
Art. 2) L'associazione ha sede nel Comune di Firenze, in Piazza del Carmine n. 31. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) anche su richiesta di un terzo degli associati. Ogni sede periferica, in armonia con il presente Statuto, definisce un proprio regolamento che diventerà operante con l'approvazione del Consiglio direttivo. Organi della sede periferica sono l'Assemblea territoriale degli associati, il Consiglio territoriale degli associati e il Comitato operativo. Il Consiglio territoriale nomina nel proprio ambito il presidente, che farà parte di diritto del Consiglio direttivo.
Art. 3) L'associazione non ha fine di lucro. L'associazione ha per oggetto le seguenti attività:
- assistenza degli associati nell'applicazione, analisi e interpretazione delle norme di diritto bancario, fiscale e societario;
- promozione e pubblicazione di studi e indagini su questioni economiche, tributarie e giuridiche interessanti le attività istituzionali;
- organizzazione di convegni, conferenze e dibattiti per la formazione di orientamenti e per l'informazione degli associati;
- collaborazione con altri enti ed associazioni di categoria, aventi finalità analoghe;
- pubblicazione periodica e divulgazione delle attività istituzionali;
- trattazione di ogni altra attività connessa con le finalità istituzionali quali seminari, convegni, incontri di studio;
- rappresentanza degli interessi della categoria presso le autorità (UIF, Agenzia Entrate, Banca d'Italia, etc.).
Art. 4) La durata dell'associazione è fissata a tempo indeterminato. A ciascun associato peraltro, compete il diritto di recesso che potrà essere esercitato in ogni momento con un preavviso di 90 giorni con le modalità di cui al successivo Titolo VII.
TITOLO II, RISORSE ECONOMICHE - CONTRIBUTI ASSOCIATI
Art. 5) Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
- beni immobili e mobili;
- contributi associativi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.
Art. 6) I contributi degli associati sono costituiti dalle quote di associazione annuale stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina anche l'ammontare. Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio direttivo, che propone all'assemblea dei soci circa l'utilizzazione delle stesse, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione non sia imposta dalla legge.
TITOLO III, PARTECIPAZIONI
Art. 7) L'associazione è aperta agli operatori professionali in oro iscritti a Banca d'Italia e ai soggetti operanti in settori affini nonché a persone fisiche sia consulenti che esponenti aziendali di detti enti che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.. Gli associati si dividono nelle seguenti categorie:
- associati ordinari: operatori professionali in oro iscritti alla Banca d'Italia;
- associati sostenitori: persone fisiche, società, enti o istituzioni che sono interessati allo sviluppo dell'associazione (non possono essere soci sostenitori gli operatori professionali in oro iscritti a Banca d'Italia).
Art. 8) L'ammissione degli associati ordinari e degli associati sostenitori onorari sono deliberate dal Consiglio direttivo, con conseguente pagamento della relativa quota associativa composta da un importo fisso di base - dovuto solo all'atto dell'iscrizione - ed una componente variabile in base al tipo di associato.
Art. 9) Il rapporto associativo ha durata annuale e, in assenza della comunicazione di recesso di cui al successivo Titolo VII, si intenderà tacitamente rinnovato.
Art. 10) Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e dell'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
Art. 11) Gli associati ordinari in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
Art. 12) Gli associati ordinari in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
Art. 13) Qualora l'avviso di convocazione dell'assemblea contenga per estesa la deliberazione proposta, è ammesso che il voto possa essere espresso per corrispondenza, anche a mezzo fax o posta elettronica, indirizzandolo all'attenzione del Presidente dell'Assemblea in adunanza, secondo quanto stabilito dal Regolamento.
TITOLO IV, DECISIONI DEGLI ASSOCIATI
Art. 14) L'assemblea degli associati costituisce il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione ed è composta da tutti gli associati ordinari in regola con i pagamenti, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota
Art. 15) L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.
Art. 16) In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente almeno la metà degli associati, e delibera validamente con il voto favorevole alla maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità della deliberazione prescinde dal numero dei presenti.
Art. 17) In prima convocazione l'assemblea straordinaria è valida se è presente la maggioranza degli associati e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti; in seconda convocazione la validità della deliberazione prescinde dal numero dei presenti, ex artt. 20 e 21 del c.c..
Art. 18) Le modificazioni dello Statuto richiedono l'approvazione dell'assemblea straordinaria degli associati.
Art. 19) E' ammesso il voto mediante delega fino ad un numero massimo di cinque deleghe per ciascun associato.
Art. 20) Gli associati sono convocati almeno 10 giorni prima della data di riunione dell'assemblea mediante affissione dell'avviso di comunicazione presso la sede principale e la o le sedi secondarie o comunicazione via e-mail. L'avviso di convocazione deve in ogni caso contenere l'ordine del giorno dei lavori.
TITOLO V, ORGANI
Art. 21) L'associazione è costituita dai seguenti organi:
- L'Assemblea;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Collegio dei Revisori dei conti o Sindaco Revisore.
Art. 22) L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- elegge i membri del Consiglio direttivo e del collegio dei Revisori dei conti o Sindaco Revisore;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- approva i regolamenti interni;
- ha competenza generale su ogni questione che riguardi l'attività associativa, salvo quanto è espressamente riservato dal presente Statuto alla competenza degli altri organi associativi.
Art. 23) L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'associazione.
Art. 24) All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente e un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
Art. 25) Il Consiglio direttivo provvede alla nomina, tra i propri componenti, del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario generale. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario generale, dai Presidenti dei Consigli territoriali, ove nominati ai sensi dell'articolo 2 del presente Statuto, e da due o più consiglieri eletti, anche su proposta del Consiglio direttivo, qualora se ne ravvisi la necessità, sempre e comunque in numero pari.
Art. 26) I componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili più volte fino al compimento del settantesimo anno di età. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio direttivo può essere revocato per giusta causa dall'Assemblea con la maggioranza di due terzi degli associati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, risultando tali anche i consiglieri collegati in video-conferenza. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente, ovvero del Vicepresidente in caso di assenza del Presidente. I componenti del Consiglio direttivo che cessino dalla carica in corso di mandato sono sostituiti dall'Assemblea nella prima riunione successiva, salvo che il Consiglio direttivo abbia provveduto a cooptare uno o più consiglieri.
Art. 27) Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione, sovrintende all'attività dell'associazione e provvede a quanto occorre per il raggiungimento delle finalità istituzionali. Esso riferisce all'Assemblea sull'attività dell'Associazione e ne attua le deliberazioni.
Art. 27.1) Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ed è convocato:
- dal Presidente;
- da almeno due componenti, su richiesta motivata;
- da almeno un terzo degli associati, su richiesta motivata scritta.
Art. 27.2) Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali;
- istituire tra gli associati commissioni di studio e nominare nell'ambito delle stesse un presidente.
Art. 28) Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere nell'elenco dell'associazione.
Art. 29) Il Presidente e/o il Vicepresidente durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Presidente e/o il Vicepresidente:
- convocano e presiedono il Consiglio direttivo;
- sottoscrivono tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione;
- possono intrattenere rapporti con banche e istituti di credito e procedere agli incassi; conferiscono agli associati procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.
Art. 30) Il Segretario generale è il responsabile dell'attività amministrativa dell'associazione, provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio direttivo e ne coordina l'attività.
Art. 31) Qualora venga nominato il collegio dei Revisori dei conti questo sarà composto da tre membri eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Lo stesso verificherà periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.
TITOLO VI, ORGANO DI CONTROLLO
Art. 32) Il Sindaco Revisore dei conti o i componenti del collegio dei Revisori - nel numero massimo di tre membri - devono essere eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Detto organo verificherà periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redigendo apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.
TITOLO VII, RECESSO ED ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO
Art. 33) Ogni associato può recedere dall'associazione comunicando via e-mail o con lettera raccomandata indirizzata all'associazione, da inviare almeno 90 giorni prima della scadenza naturale della quota associativa o del tacito rinnovo, la propria volontà di interrompere il vincolo associativo.
Art. 34) Il recesso avrà efficacia dal primo giorno successivo alla scadenza della quota associativa.
Art. 35) Il Consiglio direttivo delibera, salvo ratifica dell'assemblea, l'esclusione dell'associato nei seguenti casi:
- mancato pagamento della quota sociale per oltre due annualità consecutive;
- mancato rispetto dei requisiti di onorabilità previsti dagli articoli 108 e 109 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dai Decreti attuativi del Ministero del Tesoro nn. 516 e 517 del 30 dicembre 1998 e sue successive modifiche o integrazioni;
- per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente Statuto e dell'eventuale Regolamento interno o per altri motivi che comportino indegnità;
- nei casi in cui verifichi l'avvenuta cancellazione dall'elenco per gravi violazioni di legge.
Art. 36) La delibera di esclusione del socio moroso, ai sensi dell'articolo che precede, lascia comunque impregiudicato il credito verso l'associato inadempiente per il recupero delle somme dovute a norma del presente Statuto ed eventualmente non ancora corrisposte.
Art. 37) Il socio nei cui confronti sia stato deliberato il provvedimento di esclusione può essere riammesso a riacquisire lo status di associato previa rimozione delle cause di cui all'articolo 35 che ne hanno determinato l'esclusione.
Art. 38) Nel caso in cui l'esclusione sia stata deliberata a causa dell'omesso versamento della quota sociale per due annualità consecutive, la riammissione del socio è subordinata al pagamento delle somme ancora dovute cui si aggiunge l'importo fisso di base dovuto per la prima iscrizione.
Art. 39) Il socio che sia stato escluso e, successivamente riabilitato a norma del precedente articolo 37, qualora risulti nuovamente destinatario di un provvedimento di esclusione non potrà più essere ammesso per nessuna ragione.
TITOLO VIII, BILANCIO
Art. 40) L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 41) Entro il mese di maggio di ogni anno il Segretario generale presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo per l'anno in corso e quello consuntivo dell'anno precedente, accompagnati da una relazione del collegio dei Revisori dei conti o del sindaco revisore.
Art. 42) Il Consiglio direttivo delibera sulla proposta di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea ordinaria, che li approva entro il mese di giugno.
Art. 43) Per particolari motivi deliberati dal Consiglio direttivo, il bilancio preventivo e consuntivo possono essere deliberati entro il mese di settembre.
Art. 44) Il bilancio preventivo e consuntivo, accompagnati dalla relazione del collegio dei Revisori dei conti o il revisore dei conti, devono essere depositati presso la sede dell'associazione entro i giorni precedenti la seduta per potere essere consultati da ogni associato.
TITOLO IX, SCIOGLIMENTO
Art. 45) Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
TITOLO X, CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Art. 46) Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'associazione o i suoi Organi saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge, alla competenza di un Collegio di tre Probiviri, da nominarsi dal Consiglio Direttivo; essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura; il loro lodo sarà inappellabile.
TITOLO XI, DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 47) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme di leggi vigenti in materia.