Compro Oro non registrati sanzionati penalmente

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L’esercizio dell’attività di Compro Oro comporta l’obbligatorietà dell’iscrizione al registro degli Operatori tenuto dall’OAM per non incorrere in sanzioni penali, come ribadito dalla Terza Sezione della Corte di Cassazione con la sentenza 31122/2024 depositata il 30 Luglio u.s.

L’intervento della Suprema Corte conferma la sanzione amministrativa pecuniaria da € 258,00 a € 1.549,00 - ai sensi dell’art.56 del D.Lgs.507/1999 - per la violazione dell’art.17 TULPS (sanzione amministrativa prevista dal combinato disposto degli artt.705 e 686 commi 3 e 4 del Codice Penale). Al contempo evidenzia la violazione dell’art.8 del D.Lgs.92/2017, il quale chiaramente sanziona penalmente lo svolgimento dell’attività di Compro Oro in assenza di iscrizione nel Registro OAM. Attualmente l’esercizio abusivo dell’attività è punita penalmente con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da 2.000 a 10.000 euro.

A seguito anche di una circolare MEF, emanata dopo l’entrata in vigore del D.Lgs.92/2017 sul riordino della materia dei Compro Oro, tali sanzioni sono da applicarsi a tutti quegli Operatori commerciali che, a prescindere dalla denominazione o dall’esercizio prevalente o subvalente dell’attività di Compro Oro, esercitino l’attività di compravendita o permuta di oggetti preziosi usati. In tale nota il MEF si riferiva espressamente anche agli Operatori Professionali in Oro, titolari di gioiellerie, che intendano effettuare operazioni aventi a oggetto la compravendita, ovvero la permuta di oggetti preziosi usati, i quali sono comunque tenuti all’iscrizione nel Registro OAM, come confermato nel recentissimo AML Package UE.