FAQ DEL MEF 3 APRILE 2019: LO SCOPO DELLA SOLA FUSIONE NON ESCLUDE L’ISCRIZIONE ALL’OAM

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In data 3 Aprile u.s. il MEF ha pubblicato sul sito del Dipartimento del Tesoro il Comunicato n. 67 con il quale prende ufficialmente posizione in merito a due importanti questioni di tipo operativo inerenti l'attività degli operatori del settore aurifero.

Con la prima FAQ  il MEF, interpretando l’Art.4 c.2 D.Lgs.92/2017, ha precisato che  gli Operatori del settore possono effettuare/ricevere pagamenti parte in contanti e parte con mezzi di pagamento tracciabili a fronte di una operazione di compro oro di importo pari o superiore a € 500.

Con la seconda FAQ, invece, l'autorità ministeriale ha ritenuto che l'acquisto di oggetti preziosi usati, finalizzato alla mera fusione, integra egualmente  una operazione di compro oro. Pertanto quegli OPO che acquistano oggetti preziosi usati da Compro Oro o Gioiellerie dovranno comunque iscriversi nel registro OAM e sottostare a tutte le disposizioni prescritte dal D.Lgs. n.92/2017 a prescindere dalla finalità dell’operazione effettuata.

Evidenti le ripercussioni operative delle suddette pronunce, che comporteranno l'assoggettamento degli operatori del settore all'obbligo di iscrizione all'OAM nonché a tutte le prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 92/2017, vista la ricostruzione interpretativa così ampia dettata dal MEF.